Risarcimento del danno da “vacanza rovinata”

Risarcimento del danno da “vacanza rovinata”
28 Luglio 2017: Risarcimento del danno da “vacanza rovinata” 28 Luglio 2017

Il danno da “vacanza rovinata”, riconosciuto per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), è riconducibile nell’alveo dell’art. 2059 c.c. (danni non patrimoniali) e consiste nel “pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative perché rovinato da imprevisti, difficoltà e ritardi” (Tribunale di Teramo, sentenza 14.1.2015, n. 33).

Questo turbamento psicologico può trovare origine, ad esempio, nel livello della sistemazione alberghiera e dei servizi offerti, inferiore rispetto a quello promesso al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, nella cancellazione improvvisa del volo aereo, nella carenza di igiene della camera e della struttura, nello smarrimento del bagaglio e via dicendo.

In tutte queste ipotesi, quindi, il danno subito dal turista/viaggiatore può trovare ristoro, a condizione però che sussista un’effettiva gravità della lesione dei suoi diritti ed una serietà del pregiudizio patito.

Questo principio è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 16.3.2017, n. 6830.

Nel caso di specie, un turista aveva subito una rapina all’interno di un villaggio turistico, riportando lesioni personali e perdendo il proprio orologio d’oro.

Questi aveva quindi citato in giudizio il tour operator, chiedendo che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione dell’aggressione, tra cui il danno morale da “vacanza rovinata”.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto la sola richiesta di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla perdita dell’orologio d’oro, riconoscendo al malcapitato la somma di euro 2.000 (equivalente al valore stimato del monile).

Il tour operator convenuto aveva successivamente proposto appello avverso la predetta sentenza, mentre l’appellato aveva presentato impugnazione incidentale, contestando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”.

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva accolto la sola impugnazione incidentale del turista, condannando il tour operator all’ulteriore risarcimento per il suddetto danno non patrimoniale (oltre che per il danno per le lesioni personali subite ed al rimborso del costo della vacanza non goduta).

La sentenza di secondo grado veniva infine impugnata in Cassazione dal tour operator che, tra le altre, contestava proprio il riconoscimento del danno da “vacanza rovinata”.

I Giudici di Piazza Cavour, però, rifacendosi a precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. civ, sentenza 14.7.2015 n. 14662) hanno rigettato il ricorso, ricordando come il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” vada riconosciuto in tutte quelle ipotesi, come quella in esame, in cui “sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante”.

Sempre nel senso di riconoscere il predetto danno, si era in precedenza espressa anche la giurisprudenza di merito: “Tanto il venditore quanto l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore” (Tribunale di Trento, sentenza 9.10.2015, n. 928; cfr. anche Tribunale di Monza, sentenza  14.12.2015, n. 3077).

Dalla citata giurisprudenza, pertanto, emerge che il turista/viaggiatore che veda la propria vacanza rovinata da imprevisti, difficoltà, ritardi, disservizi e via dicendo ha diritto, oltre al rimborso di quanto speso per il servizio non goduto (volo aereo, camera di hotel, etc..), anche al risarcimento del danno non patrimoniale (disagio, stress, turbamento psicologico) subito in conseguenza dell’inadempimento contrattuale del venditore o del tour operator ovvero del fatto illecito del terzo (sia che si tratti di soggetto della cui opera i primi si sono avvalsi sia che si tratti di persona totalmente estranea a qualsiasi rapporto contrattuale).

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